1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».
2. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.